L'ho spiegato e ripetuto mille volte:
(a) l'art.2 della legge 241/1990 sottolinea che ogni singolo funzionario ha il dovere di finire la sua parte di lavoro entro 30 giorni;
(b) l’articolo 3 del dal D.P.R. 18/4/1994, N. 362 pone un limite massimo aggiuntivo di 730 giorni per la conclusione dell'intero procedimento di cittadinanza italiana;
(c) il D.P.R. 362/1994 non esclude la legge 241/1990, bensí ambo le normative valgono e sono in vigore.
Di conseguenza:
(1) non si può diffidare l'UTG a completare il procedimento di cittadinanza entro 30 giorni;
(2) si può diffidare ogni singolo funzionario addetto ad una parte del procedimento di cittadinanza ad espletare la sua parte di lavoro entro 30 giorni.
Quindi è lei che ha fatto un errore.
Quello che lei e gli altri utenti (nel caso di cittadinanza per matrimonio) possono fare è:
- diffidare il funzionario addetto all'avviamento della pratica (l'avviamento significa scannerizzare la richiesta ed inserirla nel sistema SICITT, il quale genera automaticamente codice K e tutte le richieste di parerri) entro 30 giorni;
- (una volta il procedimento sia stato avviato da almeno 30 giorni) diffidare le singole p.a. che devono emettere i pareri (la questura della città di residenza e i tre servizi "segreti" di Roma, AISE, AISI e DCPP, presso il ministero dell'interno) ad eseguire la loro parte di lavoro, cioè l'emissione dei pareri, entro 30 giorni;
- (una volta tutti i pareri siano stati acquisiti da almeno 30 giorni) diffidare il funzionario responsabile per la valutazione dei pareri ad effettuare tale valutazione ed inserire l'esito nel sistema SICITT entro 30 giorni;
- (una volta l'esito della valutazione sia stato dato da almeno 30 giorni) diffidare il prefetto a firmare e notificare il decreto entro 30 giorni.
Non è inusuale che, anche se si procede come sopra, i singoli funzionari "facciano i furbi" e si appellino al D.P.R. 362/1994 facendo finta che la legge 241/1990 non esesta nemmeno o non sia applicabile al loro caso, ovvero che il D.P.R. 362/1994 "sostituisca" la legge 241/1990. In questo caso, una volta ricetuta tale risposta "furbastra" alla diffida, si risponde come segue:
Gentile Sig. XY,
con riferimento alla sua missiva del ..-..-.... le faccio presente che il D.P.R. 362/1994 non sostituisce in nessun caso la legge 241/1990, la quale è a tuttora in vigore e quindi da rispettare da lei e da tutti i suoi pregiati colleghi.
Il D.P.R. 362/1994 da ai cittadini unicamente una tutela aggiuntiva ponendo un limite massimo di 730 giorni all'evasione dell'intero procedimemto di cittadinanza italiana. Tale tutela aggiuntiva non tocca minimamente la validità dell'art.2 della legge 241/1990 che prescrive a lei di evadere la sua parte di procedimento entro 30 giorni (o entro il termine deliberato e pubblicato debitamente dalla sua p.a.).
Solo ed unicamente nel caso in cui la somma dei tempi che si prendono i singoli funzionari superi i 730 giorni, il D.P.R. 362/1994 da al richiedente il diritto di pretendere la firma immediata del decreto di cittadinanza, questo anche se il procedimento non fosse finito.
Con tutto ciò, la esorto nuovamente ad evadere la parte di lavoro di sua spettanza (cioè il passo .....) entro 30 giorni dalla data in cui le pervenne la documentazione che forma la base della parte di lavoro che lei deve evadere.
Per venirle incontro, le do con la presente un ulteriore termine di 30 giorni a partire dalla data della presente. In caso lei non abbia completato la parte di lavoro di sua spettanza (cioè il passo .....) entro tale ulteriore termine, procederò a querela per omissione d'atto d'ufficio come già annunciato nella mia diffida del ..-..-....
Distinti saluti,
[firma]