Grazie Jack. E visto che ci siamo, visto che la UTG di Milano (evviva la "tanto umana Dr.ssa Cera") non ha risposto alla persona che ha inviato tale bellissima diffida, vi presento qui in seguito anche l'atto di querela corrispondente:
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Alla Procura della Repubblica di Milano
Via Freguglia 1
20122 MILANO
ATTO DI QUERELA
Il sottoscritto XXXXXXXX YYYYYYYYY, residente a ZZZZZZZ in Via WWWWWW Codice Fiscale
PREMESSO CHE
in data XX.01.2012 presentava all’ UTG di Milano domanda diretta ad ottenere cittadinanza italiana per matrimonio secondo l’art. 5 legge 91/1992;
nonostante la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della legge 241/1990 e considerato che tale termine è da rispettare da tutti gli uffici pubblichi, e che, quindi, ogni singolo funzionario che deve eseguire una parte di un qualsiasi procedimento è tenuto a terminare la sua parte di lavoro entro tale termine di 30 giorni;
sottolineando in particolare il fatto che il termine massimo di 730 giorni previsto dall’art. 3 del DPR 362/1994 si riferisce solo all’evasione della pratica completa (in tale norma legale si parla di “definizione dei procedimenti”, cioè si utilizza volutamente la forma plurale, riferendosi così a alla somma di tutti i singoli procedimenti eseguiti da tutti i singoli uffici dando così al richiedente una garanzia addizionale che, anche se gli uffici implicati nell’evasione della sua richiesta sono molteplici, la somma dei tempi dei singoli uffici non superi i 730 giorni) e che tale termine totale non solleva i singoli funzionari dei singoli uffici, anche se tali uffici sono tutti situati nella stessa UTG, dalla loro responsabilità di eseguire, ognuno per sé stesso, la sua parte di lavoro entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della legge 241/1990;
sottolineando quindi che tutte e due le norme, sia l’. 2 della legge 241/1990, che l’art. 3 del DPR 362/1994, sono da osservare da parte della p.a. , il che si traduce, come già molteplicemente confermato dalla giurisprudenza,
- in un dovere del singolo funzionario ad espletare la sua parte di lavoro entro 30 giorni;
- in un dovere del responsabile dirigente di garantire che la somma dei tempi di lavoro dei singoli funzionari implicati nell’evasione della pratica non superi i 730 giorni;
il funzionario addetto all’accettazione ed iscrizione a protocollo delle richieste non ha provveduto, in ben sei mesi, nemmeno a registrare la ricezione della richiesta dandogli un numero di protocollo (cosiddetto “codice K”), nonostante ciò non sia che un lavoro di cinque minuti, cosa che non può che essere considerata, quindi, come un’omissione di estrema gravità;
considerato inoltre che suddetta p.a. rispose a solleciti per email con la scusa insostenibile del “carico di lavoro”, una scusa semplicemente ridicola se si considera che, secondo le ultime statistiche ufficiali pubblicate (del 2010), la UTG di Milano ha ricevuto 1.585 domande di cittadinanza per matrimonio e 1.524 per residenza per un totale di, quindi, 3.109 domande di cittadinanza all’anno, il che significa che gli addetti alla registrazione dell’entrata delle richieste hanno un carico di lavoro medio di 12 pratiche al giorno per tutta la UTG di Milano, il che, secondo ciò di cui sono a conoscenza, essendoci alla UTG di Milano 8 addetti, si traduce in un carico di lavoro di una pratica e mezza al giorno per ogni funzionario, ovvero di 12 pratiche x 5 minuti = 60 minuti al giorno distribuiti su tutti gli addetti alla registrazione delle richieste di tutta la UTG di Milano, il che significa che, anche ammesso e non concesso che la UTG di Milano riservasse una sola persona per registrare le richieste e dar loro un numero di protocollo, tale unico funzionario necessiterebbe un ottavo della sua giornata lavorativa per espletare tale lavoro;
risultando quindi semplicemente ridicolo che, dato un tale modestissimo carico di lavoro, nessuno dei funzionari addetti alla registrazione dell’ingresso delle pratiche ed all’attribuzione di un numero di protocollo sia riuscito nel termine previsto dalla legge di 30 giorni a registrare l’ingresso della richiesta ed attribuirgli un codice di protocollo,
considerato che, con atto notificato in data XX.06.2012, il sottoscritto diffidava l'amministrazione a provvedere nel termine di 30 giorni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 328 del Codice Penale, così come modificato dall'art. 16 della L. 26/4/90 n. 86;
nonostante questo l'amministrazione non ha a tutt'oggi provveduto, ne' il responsabile del procedimento si è peritato di comunicare le ragioni del ritardo;
TUTTO CIÒ PREMESSO
con riserva di far valere nella sede opportuna le ragioni di danno che il suddetto comportamento della pubblica amministrazione gli ha determinato, il sottoscritto espone quanto sopra ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità penali in cui si ritenga possano essere incorsi i funzionari responsabili dello svolgimento del procedimento in questione, della relativa istruttoria e della decisione conclusiva.
Il sottoscritto a norma degli artt. 90 e 408 C.P.P., chiede di essere sentito per fornire elementi di prova e chiede di essere informato sia sul progresso dell’istruttoria, sia dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M.
XXXXXXXX, 29.07.2012 Con osservanza,