Caro Rash, cari utenti,
prima di fare troppi complimenti alla Dr.ssa Cera, mi permetto di citare il testo integrale (anonimizzato) della diffida inviata da un'altro utente. A me sembra tanto che la Dr.ssa Cera si sia accorta che la gente comincia ad accorgersi e che quindi stia correndo ai ripari...
[INIZIO CITAZIONE]
- Raccomandata -
Ufficio Territoriale del Governo
Sig. Gian Valerio Lombardi
C.so Manforte 31
20122 Milano
[cittá], 06.06.2012
DIFFIDA
AD ADEMPIERE
ENTRO ED AL PIÚ TARDI IL 13.07.2012
Oggetto: Mia richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio art. 5 legge 91 / 1992.
Il sottoscritto
XXXXXX, cittadino del Regno di Marocco, nato il XX.XX.1986 a XXXXXX (MA), residente all’indirizzo indicato in intestazione,
premesso
1. che il sottoscritto in data XX.03.2009 ha contratto matrimonio in XXXX(Marocco) con la Sig.ra XXXXXX XXXXX Elisa cittadina italiana,
2. che il sottoscritto è residente in Italia dal XX/07/2009 ed è in possesso di regolare carta di soggiorno n° QXXXXXX ai sensi del DL 30 / 2007 in quanto coniuge di cittadina italiana,
3. che il sottoscritto presentò in data XX.01.2012 domanda di acquisizione di cittadinanza italiana al vostro ufficio territoriale,
4. che il sottoscritto soddisfa quindi indiscutibilmente ed in maniera più che ampia i termini previsti dall’art. 5 della legge 91 / 1992,
5. che il sottoscritto ha sollecitato molteplici volte l’avvio della pratica e la comunicazione del codice K che permetta l’accesso allo stato della pratica in internet, senza aver ricevuto, in data odierna, tale codice,
6. che l’articolo 2 comma 3 della legge 241 / 1990 prevede in maniera chiara e senza lasciare il minimo margine interpretativo un termine di trenta giorni per la conclusione di qualsiasi procedimento a meno che non esistano altre disposizioni concrete,
7. che, nel caso presente, non esistono altre disposizioni concrete,
8. che, se tali disposizioni che deviano dal termine di 30 giorni esistessero, dovrebbero essere pubblicate in maniera che ogni cittadino possa prenderne conoscenza senza nemmeno dover chiedere alle pubbliche amministrazioni,
9. che il termine di 730 giorni previsto dalla legge 91 / 1992 si riferisce all’evasione completa di tutta la pratica di cittadinanza e non (come il vostro ufficio territoriale potrebbe eventualmente sostenere in futuro per contrastare la presente diffida) alla fase singola che è da espletarsi dal vostro ufficio territoriale,
10. che quindi, per la fase del procedimento che spetta al vostro ufficio territoriale, è da rispettarsi il termine di 30 giorni previsto dall’ articolo 2 comma 3 della legge 241 / 1990,
11. che (come il vostro ufficio territoriale potrebbe eventualmente sostenere in futuro per contrastare la presente diffida) non avrebbe comunque senso sostenere che il vostro ufficio territoriale avesse 730 giorni per avviare la pratica, visto che ciò significherebbe lasciare la pratica 729 giorni a prendere polvere ed evaderla in un giorno, il che sarebbe contro ogni principio di buona amministrazione degli organi dello stato,
12. che, ciò nonostante, il vostro ufficio territoriale ha dato risposte evasive sostenendo, in contrasto con la legislazione vigente, che il termine massimo di 30 giorni previsto dalla legge non sarebbe “perentorio”, per evitare di giustificare il ritardo scandaloso,
13. che la parola “perentorio” giuridicamente non significa assolutamente nulla, visto che nelle leggi ci sono termini precisi che sono da rispettare senza discussioni, e che, quindi, tutti i termini indicati nelle leggi sono per natura perentori,
14. che le pubbliche amministrazioni pretendono dai cittadini il rispetto alla lettera dei termini previsti dalla legge, ma sembra, in questo caso, non darsi la minima cura di rispettare lei stessa i termini di legge,
15. che nell’anno 2010 sono state presentate, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, un totale di 19061 istanze di cittadinanza italiana per matrimonio, il che corrisponde a 72 istanze per giorno lavorativo,
16. che, visto che in Italia ci sono più di 100 prefetture, ciò significa che ogni prefettura italiana ha, in media, meno di una pratica al giorno da evadere,
17. che il carico di lavoro per l’evasione di una pratica, che è costituito dal fare alcune richieste di pareri ad alcune altre p.a., è da stimarsi in massimo un ora di lavoro per ogni pratica,
18. che quindi, la seconda ragione apportata dal vostro ufficio territoriale, cioè che il carico di lavoro non avrebbe permesso, in ben cinque mesi, nemmeno di protocollare la pratica del sottoscritto dandogli un codice K, è falsa ed inventata arbitrariamente,
considerato inoltre
a) che la situazione familiare in cui uno dei coniugi è italiano e l’altro straniero è difficile e fortemente discriminante, sia nei confronti delle altre famiglie interamente italiane, sia tra gli stessi coniugi;
b) che il sottoscritto ha la determinazione, e le disponibilità economiche per farsi sostenere da professionisti per contrastare ad ogni livello queste situazioni inaccettabili;
c) che il tempo d’inizio della procedura deve ritenersi quello della data di consegna agli uffici della domanda,
d) che il vostro ufficio territoriale doveva concludere le indagini preliminari richiedendo tutti i pareri necessari ed inoltrare la pratica all’istanza seguente (ministero dell’interno fino al 30.05.2012, il prefetto competente a decorrere dal 01.06.2012) entro 30 giorni,
e) che i funzionari che hanno trattato la pratica del sottoscritto, solidariamente con il responsabile del vostro ufficio territoriale, sono responsabili per la corretta applicazione delle leggi nei termini ivi indicati e perseguibili personalmente penalmente in caso di non adempimento,
f) che, visto il carico di lavoro estremamente modesto degli uffici territoriali, calcolato, vedi punti 15, 16 e 17 sopra indicati, in circa un ora di lavoro per giorno per prefettura, non esiste alcuna ragione oggettiva per il fatto che il vostro ufficio territoriale abbia dovuto lasciare la pratica del sottoscritto a prendere polvere senza nemmeno leggerla per ben cinque mesi,
g) che, tanto per fare un paragone, le pratiche di riacquisto di cittadinanza italiana secondo l’articolo 13 della legge 91 / 1992, pur essendo del tutto analoghe a (e presentando lo stesso carico di lavoro di) quelle per matrimonio secondo l’articolo 5 della stessa legge, vengono (curiosamente) evase in 2 o 3 settimane al massimo,
h) che quindi, come conseguenza puramente logica deduttiva di tali osservazioni, un qualunque osservatore neutrale potrebbe trarre la conclusione che i ritardi scandalosi nell’evasione delle pratiche di cittadinanza italiana per matrimonio, non potendo essere in nessun modo dovuti al carico di lavoro oggettivamente irrisorio, non possano che essere sospettati di essere dovuti ad una volontà politica di non evadere le pratiche al fine di scoraggiare i richiedenti e quindi ridurre il numero di nuovi cittadini italiani, e che una esecuzione di una tale volontà politica discriminatoria sarebbe in contrasto con più leggi italiane ed i Diritti Umani fondamentali, e costituirebbe pure reato penale,
il sottoscritto diffida ad adempiere
- il funzionario responsabile del vostro ufficio territoriale del governo, signor. Gian Valerio Lombardi
- la funzionaria Dr.ssa Cera, anch’essa del vostro ufficio territoriale,
- tutti i funzionari incaricati ad evadere la fase istruttoria delle richieste di cittadinanza italiana per matrimonio presso il vostro ufficio territoriale,
avviando immediatamente il procedimento, protocollando la pratica, affidandogli un codice K e comunicando tale codice al sottoscritto
al più tardi entro il 13.07.2012
Il sottoscritto chiede inoltre
- che ai sensi degli articoli. 4 e 5 della legge n. 241 / 1990, che siano indicati i nomi dei funzionari responsabili del procedimento sopra citato, lo stato degli atti relativi al procedimento de quibus e che i responsabili dei competenti servizi compiano gli atti del loro ufficio o espongano le ragioni del ritardo e della esclusione entro 30 giorni dalla ricezione della presente richiesta, a norma dell'art. 328 codice penale così come modificato dalla legge 16 aprile 1990 nr. 86;
- Ai sensi degli artt. 10, 22, 23, 25 della legge n. 241/1990, che il sottoscritto possa prendere visione e/o acquisire copia degli atti del procedimento per meglio determinare quali siano state le cause del ritardo nel termine del procedimento de quibus e le relative responsabilità, al fine di poterle successivamente evidenziare in sede legale.
Il sottoscritto avverte che, in difetto di adempienza
entro il 13.07.2012
sarà presentato esposto per violazione degli articoli corrispondenti del codice penale (in particolare dell’articolo 328) da parte dei vostri funzionari responsabili, con richiesta, se necessario, di avviare un’istruttoria per determinare gli effettivi responsabili nel caso venga negato l’accesso agli atti o dagli stessi non risultino sufficienti prove, alla competente autorità giudiziaria e ritiene fin da ora i funzionari dei citati servizi responsabili di ogni danno morale e materiale dovesse loro derivare dai ritardi nell'espletamento dei procedimenti
Inoltre il sottoscritto informa che si riserva il diritto di rendere pubbliche le omissioni della vostra p.a. attraverso comunicati alla stampa locale, nazionale ed internazionale e, in caso di non sostegno da parte della magistratura italiana in un’eventuale istruttoria penale contro la vostra p.a., si riserva il diritto di informare il Comitato delle Petizioni del Parlamento Europeo e procedere, eventualmente, fino alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo.
Con osservanza,
In fede: (firma)
[FINE CITAZIONE]
Con questo modello di diffida penso di aver soddisfatto anche le domande di altri utenti che desideravano sapere cosa scrivere visto che la competenza è passata ai prefetti.
Io sostengo vigorosamente che ogni singolo ufficio coninvolto nel procedimento (anche se si tratta di due uffici della medesima prefettura) deve finire il suo lavoro in 30 giorni e passare la pratica all'altro ufficio.
Sostengo inoltre vigorosamente che anche il termine "record" di 1 anno dell'utente Rash non è niente e poi niente in confronto a quello che dovrebbero essere dei tempi realistici e civilizzati di evasione di una pratica per matrimonio, che dovrebbero essere, in tutto e per tutto, di un massimo di 1 mese in caso di richiedenti senza precedenti penali e senza comportamenti che diano adito ad indagini particolari.
Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che chi riacquista la cittadinanza italiana secondo l'articolo 13 (dopo averla perduta per qualsivoglia motivo) è sottoposto praticamente (a parte il fatto che non deve far richiesta e non deve pagare i 200 euro e non è necessario nessun giuramento) allo stesso identico procedimento che non chi richieda la cittadinanza per matrimonio secondo l'articolo 5. Peró, curiosamente, nel caso di pratiche secondo l'articolo 13, la p.a. ci mette 2-3 settimane. Non posso che pensare che i ritardi nell'evasione delle richieste secondo l'articolo 5 siano voluti appositamente per motivi politici.
Dopo aver conferito per email con l'utente che ha utilizzato questo modulo di diffida da me redatto, ho riscontrato che, dopo mesi e mesi di attesa e di prese per i fondelli da parte dell'UTG di Milano, questa, dopo aver ricevuto questa diffida, ha emsso all'utente il codice K il giorno 19.06.2012, ossia poco più di una settimana più tardi.