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Cittadinanza e separazione

Cittadinanza e separazione
« il: 14 Aprile 2016, 08:29:49 »
Salve tutti..
Sono un cittadino colombiano legalmente in Italia da 18 anni..mi sono sposato nel 2008 con una cittadina italiana  e da questo matrimonio sono nati due bellissimi bambini..ho presentato domanda per la cittadinanza italiana il 17 novembre del 2015.. ma in questo momento non andiamo piu d'accordo  e siamo andati da avvocati per iniziare la separazione...Non so quanto tempo ci vorrà...volevo sapere se esauste già il rischio di perdere il diritto alla cittadinanza.. la cosa graverebbe psicologica e moralmente alla mia autostima..oltre economicamente... posso trovare una soluzione??? O magari per il fatto di avere due bimbi la pratica può andare avanti.grazie per la vostra informazione..passate una buona giornata.

Re:Cittadinanza e separazione
« Risposta #1 il: 14 Aprile 2016, 12:48:12 »
Salve tutti..
Sono un cittadino colombiano legalmente in Italia da 18 anni..mi sono sposato nel 2008 con una cittadina italiana  e da questo matrimonio sono nati due bellissimi bambini..ho presentato domanda per la cittadinanza italiana il 17 novembre del 2015.. ma in questo momento non andiamo piu d'accordo  e siamo andati da avvocati per iniziare la separazione...Non so quanto tempo ci vorrà...volevo sapere se esauste già il rischio di perdere il diritto alla cittadinanza.. la cosa graverebbe psicologica e moralmente alla mia autostima..oltre economicamente... posso trovare una soluzione??? O magari per il fatto di avere due bimbi la pratica può andare avanti.grazie per la vostra informazione..passate una buona giornata.

Ci sono due pensieri opposti che interpretano casi tipo il tuo chi pensa che la dove non ci sia la convivenza effettiva ovvero vivere insieme nella stesa casa debba essere oggetto di inamissibilita  e altri che invece pensano che se non susite la separazione legale cioe sentenziata da un Tribunale per mano di un Giudice e da ritenersi un matrimonio valido a tutti gli effetti e quindi anche la istanza presentata.

Quello che invece sembra una certezza  ed e oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 7441 del 7 luglio 1993, precisa alcuni principi fondamentali per definire la natura del provvedimento di concessione della cittadinanza per effetto di matrimonio.

La Corte di Cassazione sancisce infatti il seguente principio fondamentale: una volta che sia decorso il termine della presentazione della domanda – sempre che sia stata correttamente presentata con tutta la documentazione – è preclusa la possibilità di rigettare la cittadinanza e l’interessato non deve necessariamente ancora attendere una qualsivoglia risposta da parte del Ministero dell’Interno, ma può anzi agire davanti all’autorità giudiziaria per far accertare la sussistenza di un diritto soggettivo vero e proprio all’acquisto della cittadinanza italiana.

Quindi se entro i due anni dal momento della presentazione a prescindere dalla risposta o meno dalla parte del Ministero non vi e stata nessuna sentenza legale che dichiari separazione fra di voi sarebbe da intendersi valida la istanza di cittadinanza a tutti gli effetti.