salve dott. Amedeo un saluto a tutti gli utenti
vorrei capire cortesemente cosa significa questa ordinanza del tar del lazio:
RIGETTO ALL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 il Pres.******* e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che:
- il ricorso non appare prima facie suscettibile di favorevole valutazione in via di cautela in relazione alla natura pretensiva dell’interesse fatto valere ed alla mancata allegazione di profili specifici, immediati e concreti di danno;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-sede di Roma, sez. II quater
RESPINGE
l’istanza cautelare suindicata.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 300,00 (trecento).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Grazie infinite