Tutto Stranieri

Azioni giudiziarie nei confronti delle p.a. che non rispettano le leggi

Ciao a tutti, sono nuovo. Innanzitutto, complimenti vivissimi agli ideatori di questo forum e a tutte le persone preparate che ci lavorano dietro; questo forum contiene notizie davvero utilissime ai casi della gente.
Ma vengo al dunque, dato che non mi sembra di aver trovato un topic specifico su questo argomento.

Leggendo alcuni topic, ho constatato come le pubbliche amministrazioni italiane (ovviamente, ci sono anche delle piacevoli eccezioni) siano spesso negligenti nel trattare le pratiche che si presentano loro, creando notevoli disagi agli utenti.
Siccome esistono delle leggi che disciplinano dei tempi entro i quali le pubbliche amministrazioni italiane devono concludere le pratiche sulla cittadinanza italiana (ma ciò è valido anche per tutte le pratiche trattate delle p.a.), possibile che quando tali tempi non vengono rispettati agli addetti ai lavori non succede mai nulla a livello disciplinare e/o penale? Se il tuo lavoro non lo sai fare o non lo fai bene, in un'azienda privata vieni licenziato seduta stante!
Trattandosi poi di organi statali, il rispetto delle leggi deve essere la prima cosa da parte loro. Le scuse frequenti che forniscono sul personale che manca per gestire le numerosissime pratiche che ricevono e sul cosiddetto "può capitare", non giustificano assolutamente il mancato rispetto dei tempi di legge previsti per l'evasione delle pratiche: quelle scuse appartengono a problemi interni loro e pertanto devono pensarci al loro interno a risolverle, a maggior ragione perché lavorano con documentazioni di altre persone, alle quali non interessano i problemi di gestione interna, ed inoltre se capitano questi inconvenienti è perché qualcuno non ha saputo fare bene il proprio lavoro per il quale è pagato.

Pertanto chiedo al forum, qualora la scadenza temporale sui famosi 730 giorni (=2 anni) e le non risposte ai vari solleciti e diffide inviate a Prefetture, Questure e Ministero non vengano rispettate, se è possibile presentare una denuncia o una querela all'autorità giudiziaria nei confronti di tutti gli incaricati alla trattazione delle pratiche e nei confronti dei responsabili degli uffici interessati per il reato di cui all'articolo 328 del Codice Penale "Rifiuto ed omissione di atti d'ufficio" che così recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa."
.
Inoltre, volevo chiedere se in tale denuncia/querela è possibile costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni morali e delle spese legali sostenute, nonché poi per ottenere comunque l'evasione delle pratiche interessate.

Grazie anticipate per le risposte.

Se si tratta di una diffida ad adempiere, dopo 30 giorni (più qualcuno di tolleranza) si possono querelare presso i più vicini carabinieri.
Trovera qui il modulo e la risposta a ciò che deve fare.
http://www.tuttostranieri.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24574

Un saluto.

Qui perde un caro amico, perde tantissimo;
Qui perde la speranza, perde tutto. NON MOLLARE MAI

Grazie, Agnini200, per la risposta. Non capisco però perché si dovrebbe fare la querela solo dopo la diffida: stando a quando indicato dal Codice Penale, si potrebbe fare addirittura col semplice sollecito quando non rispondono dal 31mo giorno in poi. Inoltre, questo reato del C.P. è procedibile d'ufficio, quindi non dovrebbe nemmeno esserci la necessità di formulare la querela, basterebbe già la denuncia. Ma perché poi bisogna arrivare a questo?!?!?!? Si tratta solo di fare il proprio lavoro...

Grazie, Agnini200, per la risposta. Non capisco però perché si dovrebbe fare la querela solo dopo la diffida: stando a quando indicato dal Codice Penale, si potrebbe fare addirittura col semplice sollecito quando non rispondono dal 31mo giorno in poi. Inoltre, questo reato del C.P. è procedibile d'ufficio, quindi non dovrebbe nemmeno esserci la necessità di formulare la querela, basterebbe già la denuncia. Ma perché poi bisogna arrivare a questo?!?!?!? Si tratta solo di fare il proprio lavoro...

Quando una diffida ad adempiere non viene adempiuta nei 30 giorni successivi si può querelare (denunciare) il funzionario responsabile per omissione in atti d'ufficio. Altrimenti può ripetere la diffida per la 2° volta.
Il problema è il fatto che non vengono rispettati i termini stabiliti della legge ed usano come scusa che sono con pochi personali a disposizione per tante pratiche.

Un saluto

Qui perde un caro amico, perde tantissimo;
Qui perde la speranza, perde tutto. NON MOLLARE MAI

Il problema è il fatto che non vengono rispettati i termini stabiliti della legge ed usano come scusa che sono con pochi personali a disposizione per tante pratiche.

E' esattamente questo il punto dei ritardi!!! Ma non esiste nessuna legge che consenta loro di aggrapparsi a ciò.

E' esattamente questo il punto dei ritardi!!! Ma non esiste nessuna legge che consenta loro di aggrapparsi a ciò.

Quello lo sappiamo tutti ed è per questo dobbiamo procedere con le diffide e solleciti.

Un saluto
Qui perde un caro amico, perde tantissimo;
Qui perde la speranza, perde tutto. NON MOLLARE MAI

Quello lo sappiamo tutti ed è per questo dobbiamo procedere con le diffide e solleciti.

Un saluto

Ed è proprio perché non possono fare come gli pare che dobbiamo denunciarli!!!

Provo a creare un modulo per denuncia.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI (nome città capoluogo di Provincia o altra città non capoluogo se vi è un Tribunale operante)

Io sottoscritto (nome e cognome), nato a... residente a... rec. tel. N° ..... indirizzo email....

DENUNCIO

alla S.V. quanto segue:

a) in data XX/XX/20XX ho presentato presso la Prefettura di XXXXX la domanda per la concessione della cittadinanza italiana;
b) passati diversi mesi senza aver saputo più nulla, persistendo sul sito del Min. Int. la solita frase "l'istruttoria è stata avviata. Si è in attesa dlla definizione della pratica", ho fatto una richiesta di accesso agli atti in Prefettura mediante una p.e.c., della quale consegno una copia ed anche un copia della ricevuta di consegna;
c) una volta ricevuto l'ok all'accesso, in data XX.XX.20XX ho effettuato l'acccesso in Prefettura e l'impiegata mi ha spiegato che mancavano nella pratica i pareri della Questura di XXXX;
d) in data XX.XX.20XX ho presentato un nuovo accesso agli atti, stavolta in Questura, per conoscere lo stato della pratica mediante p.e.c. (allego copia dell'email e ricevuta di cosegna);
e) alla data attuale, non ho mai ricevuto nessuna comunicazione da parte della Questura, nonostante siano ormai abbondantemente trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 328 C.P. comma 2.

Per questi motivi, denuncio i responsabili degli uffici addetti della Questura chiedendo che vengano identificati e puniti a norma di legge per la violazione dell'articolo sopa citato, reato per il quale si procede d'ufficio.

(nome città), (data), (firma)

Action

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Non è sempre cosi facile come pensi. Posso essere d'accordo con te in parte, ma prima di far partire una denuncia simile bisogna informare gli utenti
-Per cominciare provare il dolo della pubblica amministrazione non è cosa facile ( se non impossibile). Per la legge italiana  un atto amministrativo può essere illegittimo (al massimo) ma non produrre danni, bisogna evidenziare che il risarcimento è soltanto eventuale (e credimi che trovare un giudice che ti dia ragione sarebbe una specie di miracolo)
-Secondo passaggio: dimostrare il reato incluso nella art 328 c.p comma 2 è altrettanto difficile (ti posso inviare diverse sentenze della cassazione che rigettano i casi; una delle ultime Cassazione penale , sez. VI, sentenza 03.12.2012 n° 46758 ). In quasi tutte le sentenze trovi la risposta (detta banalmente per un giudizio): IL FATTO NON SUSSISTE
-Terzo passaggio: ti invito a sfogliare qualcosa sulle tempistiche della Cassazione penale (in 3/4 dei casi le diffide producono risultati in minor tempo, specialmente se inviate a "raffica")
-ATTENZIONE: lungi da me dissuaderti da tale passo importante, ma ritengo utile informarti prima di questi passi che intendi intraprendere.

Sono la prima a dire che alla P.A bisogna stare con il fiato sul collo ma ci sono casi in cui bisogna pensare un po' più a lungo. Per il resto la decisione spetta a te e quindi in bocca al lupo per qualsiasi decisione.
« Ultima modifica: 24 Luglio 2013, 12:48:21 da Action »

Non è sempre cosi facile come pensi. Posso essere d'accordo con te in parte, ma prima di far partire una denuncia simile bisogna informare gli utenti
-Per cominciare provare il dolo della pubblica amministrazione non è cosa facile ( se non impossibile). Per la legge italiana  un atto amministrativo può essere illegittimo (al massimo) ma non produrre danni, bisogna evidenziare che il risarcimento è soltanto eventuale (e credimi che trovare un giudice che ti dia ragione sarebbe una specie di miracolo)
-Secondo passaggio: dimostrare il reato incluso nella art 328 c.p comma 2 è altrettanto difficile (ti posso inviare diverse sentenze della cassazione che rigettano i casi; una delle ultime Cassazione penale , sez. VI, sentenza 03.12.2012 n° 46758 ). In quasi tutte le sentenze trovi la risposta (detta banalmente per un giudizio): IL FATTO NON SUSSISTE
-Terzo passaggio: ti invito a sfogliare qualcosa sulle tempistiche della Cassazione penale (in 3/4 dei casi le diffide producono risultati in minor tempo, specialmente se inviate a "raffica")
-ATTENZIONE: lungi da me dissuaderti da tale passo importante, ma ritengo utile informarti prima di questi passi che intendi intraprendere.

Sono la prima a dire che alla P.A bisogna stare con il fiato sul collo ma ci sono casi in cui bisogna pensare un po' più a lungo. Per il resto la decisione spetta a te e quindi in bocca al lupo per qualsiasi decisione.

Action, a me non interessa come si evolverà il processo per loro, per me o li condannano o li assolvono è la stessa identica cosa. A me interessa solo che gestiscano la pratiche della cittadinanza nei tempi previsti dalla legge che loro per primi sono tenuti a rispettare e, se non lo fanno, una bella denuncia alla Procura potrebbe sbloccare la situazione poiché, siccome a tutti i membri delle Pubbliche Amministrazioni peserà parecchio subìre un procedimento penale, sono sicuro che ci sarà una accelerata incredibile per la gestione delle pratiche e magari, chissà, la denuncia potrebbe servire anche per mandare via da quegli uffici il personale lento e per metterci del personale nuovo e più rispettoso dei tempi di legge e che sia in grado di comunciare con l'utenza in maniera esaustiva.
Ti faccio presente che le P.A. giocano parecchio sulla paura che hanno i cittadini stranieri a fare una denuncia contro di loro e fino a quando la sensazione di paura regnerà, questi non si sbolccheranno mai. Quindi, rivolgo un appello a tutti: non abbiate paura di denunciare se ci sono i presupposti di legge, le carte parlano a nostro favore!!!

Re:Azioni giudiziarie nei confronti delle p.a. che non rispettano le leggi
« Risposta #10 il: 10 Settembre 2013, 01:09:00 »
E dato che questa è la nottata delle forti delusioni dopo la BUFALA del Decreto del Fare... le pratiche di cittadinanza italiana non rientrano nelle ragioni di sicurezza, ordine pubblico, giustizia, igiene e sanità (1° comma, quello del rifiuto), mentre nel 2° comma (quello dell'omissione) se risponde entro 30 giorni sul perché non ha fatto l'atto, noi restiamo sempre con un pugno di mosche in mano... Ma possibile che il cittadino deve sempre avere la peggio e non è mai tutelato?
« Ultima modifica: 06 Novembre 2013, 18:33:51 da fortezza »

Re:Azioni giudiziarie nei confronti delle p.a. che non rispettano le leggi
« Risposta #11 il: 14 Ottobre 2013, 17:46:29 »
Non so se sono già presenti in altri topic del forum (almeno non lo sono in quelli che ho letto io), ma ho pensato di inserire in questa discussione delle sentenze dei Tribunali in cui loro richiamano gli addetti ai lavori a rispettare i termini dei 730 giorni; se poi non rispetteranno tali sentenze, allora si potrà procedere tranquillamente ad una denuncia per il reato di cui all'articolo 388 del Codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Comincio col prossimo messaggio.

Re:Azioni giudiziarie nei confronti delle p.a. che non rispettano le leggi
« Risposta #12 il: 14 Ottobre 2013, 17:49:30 »
Le 3 sentenze del TAR che avevo qui pubblicato sono state spostate nel nuovo topic "Sentenze TAR". Quando ne troverò altre, le pubblicherò lì; potete ovviamente anche voi integrare quel topic con le sentenze che trovate.
« Ultima modifica: 03 Novembre 2013, 16:15:52 da fortezza »

Re:Azioni giudiziarie nei confronti delle p.a. che non rispettano le leggi
« Risposta #13 il: 20 Ottobre 2013, 12:33:25 »
Segnalo di particolare interesse come un'ulteriore forma di tutela a nostro favore per i procedimenti amministrativi sulla cittadinanza italiana, gli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo N° 104 del 02.07.2010 (Codice del processo amministrativo) e successive modifiche:

Art. 30
Azione di condanna

1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

Art. 31
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.