Riporto anche qui la proibizione dell'accesso agli atti:
Decreto ministeriale 10/05/1994 n. 415, G.U. 29/06/1994 n. 150
Articolo 2
Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.
lettera d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;
Per cui chi ha fatto una richiesta di accesso agli atti, potrebbe, senza nessuna conseguenza per il funzionario responsabile e titolare della pratica) non ricevere mai risposta in quanto si chiede qualcosa che é negato dalla stessa legge.
Qualcuno, piú scrupoloso ed attento, potrebbe rispondere, recitando il divieto con il riferimento alla 241/90 e al suddetto Decreto.
Attenzione, qui Baccoli sta sparando coi cannoni ai passeri. Ripeto la legge da lui stesso citata:
lettera d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza
la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;
I casi in cui un accesso agli atti di una stupidissima pratica par cittadinanza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali, saranno al massimo 1 su 10.000 !!!
Quindi l'accesso agli atti deve essere consentito e basta.
Inoltre, il responsabilie deve
motivare un rifiuto di accesso agli atti.