Ciao sumadinac,
un avvocato mi ha inviato questa legge e ha detto che il consolato di Londra ha fino a 90 giorni di tempo per notificare e fino a 6 mesi in occasione del giuramento, dopo la notifica. anche il mio permesso è per scadere il consolato non ha l'obbligo di anticipare
ASSOLUTAMENTE NO!!!!!!!
Allora ti spiego per bene in modo da poter poi spiegare tu a chi di dovere e poi ti consiglio di stampare quello che ti riporto
L'articolo 7 D.P.R. 12 ottobre 1993
7. Notifica e giuramento.
1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere
effettuata dall'autorità
competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione
del decreto medesimo
(3/a).
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei
mesi dalla notifica
all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi
all'ufficiale dello stato civile
del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o
consolare italiana competente
per la località straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del
verbale di giuramento e
trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato
civile del comune della
Repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o
al quale è stata
trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e
l'annotazione del decreto
negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non è
ammesso a prestare
giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero
dell'interno, la
permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di
concessione governativa e
dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia (3/a).
Questo e il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ATTENZIONE AL ARTICOLO 8 IL QUALE ABROGA IL COMMA 1
8. Norme abrogate.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle
parti modificate con il
presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (9),
e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572
Inoltre ti posto il link della CIRCOLARE MIACEL n. 2 / 2001 la quale dispone quelo che ti ho scritto io ed precisamente questo;
Si precisa che l'art. 7 del DPR n. 572/1993, è stato abrogato dall'art. 8 del DPR 18 aprile 1994, n. 362, solo
limitatamente al comma 1, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto n. 362/1994, relativo alla comunicazione
e alla notificazione del decreto di concessione della cittadinanza.
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/CircolareMiacelN2_2001_1.pdfStampa quello che ti serve e riferisci al tuo legale che se intende può fare un salto qui da noi.