Patenti cittadini UE
Le patenti rilasciate dagli Stati membri UE non sono soggette alla conversione
In base all'art 9 comma 1 (Decreto n.40T) del c.d.s. le patenti rilasciate da uno stato membro UE possono ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa una verifica degli organi competenti che la patente sia effettivamente in corso di validità,
nonché in base al sopracitato articolo comma 5 si può richiedere il duplicato della patente rilasciato da u uno stato membro UE in seguito ad uno smarrimento,furto e può essere ottenuta in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale.
NB: I titolari della patente rilasciata da uno stato membro acquisisce in Italia la residenza normale di qui l'art 10 c.d.s. ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata della validità della patente,di controllo medico(di qui all'art 119 del c.d.s.)