Tutto Stranieri

DECRETO 26 aprile 2010 Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 in materia di rilasc

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 aprile 2010
Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 in materia di rilascio della
Carta di qualificazione del conducente.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per il trasporto, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, ed in particolare
l'art. 8, paragrafo 2, lettera b);
Visto il capo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
recante attuazione della citata direttiva 2003/59/CE, come modificato
dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214;
Visto il decreto dirigenziale del 7 febbraio 2007, recante
disposizioni in materia di «Rilascio della carta di qualificazione
del conducente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile
2007, S.O. n. 80, ed emanato ai sensi dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto dirigenziale 7
febbraio 2007, recante disposizioni in materia di «rilascio della
carta di qualificazione del conducente per documentazione», ed in
particolare il comma 3 che preclude la possibilita' di ottenere una
carta di qualificazione del conducente per documentazione trascorsi
tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
Ritenuto che il predetto termine possa essere procrastinato
comunque nel rispetto dei principi posti dalla citata direttiva
2003/59/CE, in specie dagli articoli 4 e 8;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007
1. All'art. 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «trascorsi tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre la data del 9 settembre 2013 se abilita al trasporto
di persone, e del 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le carte di
qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente
articolo sono valide fino al 9 settembre 2013 se abilitano al
trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 se abilitano al
trasporto di cose.».
Roma, 26 aprile 2010