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Conversione patente albanese

Conversione patente albanese
« il: 01 Agosto 2010, 20:43:11 »
Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 28/07/2009, con nota n.050/P/0263418, che l’accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di allegati – All. 1) tra la Repubblica Italiana e l’Albania in materia di patenti di guida entrerà in vigore il 15/08/2009.
L’Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 15/08/2014. Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.
Si precisa, in proposito, che devono essere accettate anche le istanze di conversione di patenti albanesi che scadono di validità in data 15/08/2009 e 16/08/2009, se presentate il 17/08/2009, essendo l’Accordo già in vigore dal 15/08.
La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti albanesi alle categorie di patenti italiane.
Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmettono le fotocopie dei due fac simile delle patenti albanesi valide ai fini della conversione, uno formato card, di colore prevalentemente rosa, e l’altro su supporto cartaceo (all. 2 e 3), riportati anche nell’elenco modelli allegato all’Accordo.
Si trasmette inoltre la traduzione di ciascun modello di patente albanese (all. 4 e 5).
In proposito si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 5, paragr. 3, dell’Accordo, che prevede la possibilità di convertire patenti di guida albanesi redatte su modello cartaceo e rilasciate dal 1° novembre 1999, soltanto per il periodo di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso, ossia fino al 15/08/2010. Pertanto dopo tale data le patenti albanesi redatte su modelli cartacei non potranno più essere convertite.
Si ricorda che, come disposto dal predetto art. 5, paragr. 3, per tale tipo di patente deve essere sempre acquisito, unitamente alla documentazione di rito, il Certificato di autenticità e validità, redatto secondo il modello allegato all’Accordo e rilasciato dalla competente Autorità albanese, indicata alla lettera b) paragr. 2 dell’art. 6.
In applicazione all’art. 8 dell’Accordo, codesti Uffici richiederanno sempre la traduzione delle patenti di guida albanesi presentate per la conversione, salvo nei casi in cui viene chiesto il Certificato di autenticità e validità, come di seguito puntualmente specificato.
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La patenti albanesi convertite in Italia dovranno essere restituite, ai sensi dell’art. 7, direttamente all’Autorità centrale albanese, all’indirizzo indicato alla lettera b) paragr. 2 dell’art. 6, con un elenco delle stesse e con comunicazione in lingua italiana.
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L’art. 8 – paragr. 1- prevede, in via generale, che l’eventuale scambio d’informazioni in caso di dubbi sull’autenticità o validità di una patente di guida e dei dati in essa riportati avvenga direttamente tra le Autorità competenti delle due Parti contraenti, in lingua italiana, avvalendosi dei modelli di Attestazione allegati all’accordo stesso e quindi senza la collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche .
Pertanto codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti, qualora sorgano dubbi prima di effettuare la conversione, direttamente alla predetta Autorità centrale albanese (indicata alla lettera b) paragrafo 2 dell’art. 6), inoltrando la richiesta avvalendosi del servizio postale ovvero via fax al n. 003554238174 e specificando l’indirizzo o il numero di fax a cui ricevere riscontro.
L’autorità albanese invierà in risposta l’Attestazione redatta sul modello previsto dall’Accordo stesso, direttamente all’Ufficio della Motorizzazione richiedente.
Invece, a solo scopo informativo, si rende noto che le informazioni relative alle patenti italiane, da convertire in Albania, saranno fornite direttamente da questa Direzione, utilizzando il modello della seconda attestazione allegata all’Accordo.
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L’art. 8 prevede la possibilità di richiedere al conducente, oltre alla documentazione di rito, il Certificato di autenticità e validità della patente albanese, previsto invece obbligatoriamente, come già detto, per le patenti redatte su supporto cartaceo. Tale certificazione, che, oltre a contenere i dati relativi alla patente, riporta una traduzione e una fotocopia fronte-retro della medesima, viene rilasciata al conducente dall’Autorità centrale albanese, sul modello allegato all’Accordo.
E’ evidente che quando viene richiesta detta certificazione, non devono essere acquisite anche la traduzione e l’attestazione della patente, trattandosi di elementi già contenuti nel Certificato di validità e autenticità.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il Certificato di autenticità e validità della patente albanese rappresenta un atto formato all’estero da autorità estera e da valere nello Stato italiano.
Pertanto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. 445/2000, la firma apposta su detto Certificato deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Albania, naturalmente ciò sempre a cura dell’utente.
Si sottolinea, per estrema chiarezza, la differenza tra l’Attestazione e il Certificato di autenticità e validità.
L’Attestazione viene emessa (senza esaminare la patente di guida albanese) dall’Autorità centrale albanese e trasmessa direttamente agli Uffici Motorizzazione Civile che l’hanno richiesta in Albania, in base ai dati forniti dagli Uffici stessi.
Invece il Certificato di autenticità e validità viene richiesto da codesti Uffici al conducente, il quale, dopo averlo ottenuto dall’Autorità centrale albanese e regolarizzato con la legalizzazione delle firme, lo consegna all’UMC che gliene ha fatto domanda.
Il predetto Certificato può essere rilasciato dall’autorità albanese solo previa esibizione del documento originale, dopo aver compiuto le opportune verifiche.
Si suggerisce l’utilizzo del Certificato di autenticità e validità, anziché dell’Attestazione (anche nel caso dei nuovi modelli di patente di formato card), in particolare nella prima fase dell’applicazione dell’Accordo, perlomeno fino quando gli operatori degli Uffici non acquisiscano esperienza nella conoscenza delle patenti di guida albanesi.
Si specifica che quando viene presentata l’istanza per la conversione di patente albanese, il documento di guida non deve essere ritirato ma va lasciato al conducente, acquisendone una fotocopia. Ciò gli consentirà, ove ricorresse il caso, di esibire la patente all’Autorità albanese, che deve rilasciare il Certificato di autenticità e validità.
Si coglie l’occasione per chiarire, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all’atto della presentazione dell’istanza, poichè, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia o all’estero con la propria patente.
La patente estera in originale deve essere ritirata all’atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione; in assenza della patente estera (ad es. smarrita o sottratta nel frattempo) il documento italiano non potrà essere rilasciato.
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Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell’Accordo). Detta data è rilevabile sulle patente albanese alla colonna n. 10, in corrispondenza di ciascuna categoria.
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall’art. 5 dell’Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti albanesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Alla colonna n. 12 della patente albanese viene riportato se la medesima deriva da precedente conversione estera, con l’indicazione della sigla dello Stato.
Infine si richiama l’attenzione sull’art. 4 paragr. 2 dell’Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente albanese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell’istanza. In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che il rilascio della patente italiana, ottenuta per conversione, può essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione. In tali casi si suggerisce di far apporre all’utente una firma in calce ad una
dicitura del tipo “il rilascio della patente italiana è subordinato all’esito di esami di revisione (Accordo Italia–Albania- art. 4, paragrafo 2°)”. Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.
Il provvedimento di revisione dovrà essere opportunamente motivato, con richiamo del predetto art. 4 dell’Accordo, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella albanese.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)