Il nulla osta previsto dall’art. 116 del codice civile (che può essere rilasciato dall’autorità consolare straniera in Italia - o dall’autorità consolare di quel paese presente in un paese terzo, qualora in Italia questo non abbia rappresentanza diplomatica - ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza) deve essere obbligatoriamente presentato dallo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia in alternativa al certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che vi hanno aderito). Tale documentazione è assolutamente indispensabile e si può prescinderne solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (come, ad esempio, per gli Stati Uniti d’America, la legge n. 1195 del 13/10/1965 e, per l’Australia, la legge n. 233 del 27/09/2002). Mancando il nulla osta, l’ufficiale dello stato civile dovrà, ai sensi dell’art. 98 del codice civile, rifiutare le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto: i nubendi potranno impugnare il rifiuto in tribunale. Qualora il tribunale adito autorizzi la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l’ufficiale dello stato civile dovrà provvedere in conformità......
Il nulla osta di cui all’art. 116 codice civile deve contenere i dati anagrafici dello straniero, mentre non è strettamente necessaria l’indicazione delle generalità dell’altro nubendo, in quanto non richiesta esplicitamente dalla norma.
Può supplire al nulla osta la certificazione rilasciata dall’autorità straniera competente, attestante che l’interessato non è coniugato, ma deve essere integrata dal riferimento all’inesistenza di altri impedimenti alla celebrazione del matrimonio civile ai sensi delle leggi vigenti nel paese di appartenenza.
All’ufficiale dello stato civile italiano che deve procedere alla pubblicazione compete accertare l’assenza degli impedimenti previsti dagli artt. 84 e seguenti del codice civile.
Qualora l’ufficiale dello stato civile accerti la presenza di impedimenti al matrimonio, deve rifiutare le richieste pubblicazioni, rilasciando certificato con le motivazioni del rifiuto che gli interessati potranno impugnare in tribunale.
Pertanto come potete notare il nulla osta si può supplire con i documenti innanzi descritti, se voi avete solo il certificato di nascita e un certificato di stato libero, questi non bastano,ma dovete informarvi quale è la Autorità nel Niger, predisposta per il rilascio della dichiarazione di inesistenza di altri impedimenti al matrimonio.(tutti i documenti tradotti e legalizzati ed aggiungerei la legalizzazione della firma del traduttore presso il Consolato Italiano a Niger)