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LE NORMATIVE => Asilo politico ed espulsione => Topic aperto da: luogabri - 19 Luglio 2013, 12:28:59

Titolo: Corte costituzionale che nella sentenza n. 202 del 18 luglio
Inserito da: luogabri - 19 Luglio 2013, 12:28:59
Lo straniero condannato (anche per stupefacenti), anche se non ha esercitato il ricongiungimento ma ha legami familiari in Italia, non può essere privato “automaticamente” del permesso di soggiorno ma occorre sempre valutarne la pericolosità.
Il principio è stato affermato dalla Corte costituzionale che nella sentenza n. 202 del 18 luglio ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione, nella parte in cui non prevede una tutela rafforzata anche per lo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.


L’art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione, prevede che nell’adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno “dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto” si tiene conto anche della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio italiano. In tal modo, gli stranieri che sono presenti in Italia in virtù di un provvedimento di ricongiungimento familiare possono godere di una tutela rafforzata, che li pone al riparo dall’applicazione automatica di misure capaci di compromettere la loro permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall’art. 4, comma 3, del testo unico immigrazione.
 Tale tutela rafforzata, che impone all’amministrazione di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali, non si estende – secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 5 – nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale e, dunque, non hanno “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” ai sensi della disposizione impugnata. Nei loro confronti, pertanto, si dovrebbe applicare un automatismo, che impone alla pubblica autorità di procedere senz’altro al rifiuto del rilascio, alla revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora i richiedenti risultino condannati, con sentenza anche non definitiva, per i reati previsti dall’art. 4, comma 3.
 In realtà negli ultimi tempi il Consiglio di Stato ha più volte applicato la tutela rafforzata contro l’allontanamento anche a soggetti privi dei requisiti formali, in forza di una interpretazione ritenuta conforme all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
 Tuttavia, il Tar Veneto ha ritenuto che l’operazione compiuta dal Consiglio di Stato equivale ad una sostanziale disapplicazione delle norme interne, operazione da considerare preclusa dalla giurisprudenza costituzionale interna in materia di rapporti con la CEDU.
 Da qui il ricorso alla Corte costituzionale che ha concluso l’esame della norma con un giudizio di incostituzionalità.
 Secondo la Corte, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari.
 Per questi motivi – conclude la Corte – la disposizione di cui all’art. 5, comma 5, del testo unico contrasta sia con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari, sia con l’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

fonte: ImmigrazioneOggi